Sede:
Bologna, 1860 -Date di esistenza:
- 1 maggio 1860 -
Intestazioni:
- Questura di Bologna, Bologna, (1860 - )
Descrizione:
Dopo la caduta del governo pontificio a Bologna il 12 giugno 1859, la magistratura comunale, che nel vuoto di potere causato dal ritiro del legato aveva preso repentinamente nelle proprie mani la gestione della cosa pubblica, elesse una Giunta provvisoria di governo; lo stesso giorno quest'ultima si rivolse a sua volta ai cittadini con un proclama nel quale faceva genericamente richiamo al mandato conferitole di «provvedere alle necessità del Paese».Per meglio adempiere a questo compito la Giunta istituì sezioni di governo specificamente dedicate alle finanze, alla pubblica istruzione, alla guerra e all'interno.
Di quest'ultima sezione fu nominato gerente (in seguito ministro) Antonio Montanari, al quale fu affiancato, a partire dal 19 luglio 1859, un segretario generale nella persona di Filippo Curletti, destinato a Bologna dal commissario straordinario militare per le Romagne Massimo D'Azeglio fin dal giugno di quell'anno perché prendesse cognizione del territorio, ne individuasse le tendenze e ne studiasse i costumi e i bisogni (n.d.r. Cfr. Filippo Curletti a Gioacchino Napoleone Pepoli, Bologna, 30 giugno 1859, in ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, Gioacchino Napoleone Pepoli, b. 7, Fondo privato, Carteggio, XI. Impiegati, 25. Curletti Filippo. Curletti fu in seguito capo della polizia politica sarda nelle provincie dell'Emilia sotto la dittatura Farini, e tra l'ottobre ed il novembre 1860 ispettore generale di pubblica sicurezza a Perugia.).
Curletti predispose un primo "Regolamento provvisorio sulla pubblica sicurezza", che, passato al vaglio di una commissione di giureconsulti, fu emanato il 15 ottobre 1859 durante il mandato del governatore generale delle Romagne Leonetto Cipriani.
L'art. 3 del regolamento faceva riferimento all'istituzione di "direzioni di sicurezza pubblica" dislocate nei capoluoghi delle quattro cessate legazioni (Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna). A ciascuna direzione venivano assegnati "assessori politici" incaricati di "giudicare delle contravvenzioni", contro le cui decisioni veniva ammesso reclamo al Consiglio di intendenza.
Era quest'ultimo un organo composto di cinque membri incaricato di affiancare l'intendente generale, erede delle attribuzioni della cessata Legazione apostolica (n.d.r. A Bologna a ricoprire l'incarico di intendente era stato chiamato fin dal 13 giugno 1859 il conte Annibale Ranuzzi.). Le direzioni di sicurezza pubblica venivano dunque subordinate alle intendenze, riproponendo così un rapporto di forze già sperimentato nel precedente ordinamento pontificio, durante il quale avevano funzionato ispettorati e direzioni di polizia.
Prima comunque dell'emanazione del regolamento, fin dal luglio 1859, a Bologna un primo direttore di polizia era già stato individuato nella persona di Ulisse Bandera.
Nel suo rapporto preliminare al regolamento, il ministro dell'Interno Montanari preannunciava infine una nuova legge generale sulla sicurezza pubblica della quale avrebbero dovuto profittare anche le Romagne dopo l'annessione.
Difatti con decreto dell'8 gennaio 1860 del governatore delle Regie provincie dell'Emilia Luigi Carlo Farini, fu estesa alle province parmensi e romagnole, con decorrenza dall'1 maggio 1860, la legge di pubblica sicurezza del Regno di Sardegna del 13 novembre 1859, n. 3720 «cessando allora tutte le leggi e i regolamenti di polizia presentemente conservati».
A Bologna la formale istituzione della moderna Questura va dunque fissata all'1 maggio 1860. Di conseguenza, mentre per la documentazione compresa tra giugno 1859 e maggio 1860 è necessario individuare il soggetto produttore nella "Direzione provinciale di pubblica sicurezza", dal maggio 1860 si può fissare l'inizio della documentazione propriamente detta della "Questura". La stessa organizzazione interna della documentazione testimonia di questa soluzione di continuità, laddove ad esempio la numerazione progressiva dei fascc. prodotti dall'ufficio di gabinetto nel 1860 si interrompe a metà anno al n. 427 per riprendere immediatamente dopo dal n. 1, e la numerazione di protocollo si ferma al 18 maggio col n. 429 per riprendere dal n. 1 il successivo 25 maggio.
Giova inoltre ricordare che nel regno sabaudo un'amministrazione di sicurezza pubblica era già stata creata sotto Carlo Alberto, il quale con legge 30 settembre 1848, n. 798, l'aveva posta alle dipendenze del ministro segretario di Stato per gli Affari interni e affidata in ogni divisione amministrativa all'intendente generale, in ciascuna provincia all'intendente, nei mandamenti ai delegati e nei comuni ai sindaci. Nelle città capoluogo di divisione la sicurezza pubblica era stata delegata, sotto l'immediata dipendenza dell'intendente generale, a un questore, la cui giurisdizione era estesa a tutta la provincia, coadiuvato da assessori (parificati ai consiglieri d'intendenza) e assistito da "apparitori di pubblica sicurezza" (art. 2). Tra i primi doveri dell'amministrazione era il «vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico e nel disciogliere i tumultuosi assembramenti che possono turbarlo» (art. 13, c. 2).
Sotto il successore Vittorio Emanuele II, una nuova legge di pubblica sicurezza, la n. 1404 dell'11 luglio 1852, provvide a sopprimere le questure nei capoluoghi di divisione (mantenendo solo tali uffici nelle città di Torino e Genova) e ad attribuirne le funzioni a delegati stabiliti in ogni capoluogo di divisione e provincia. Agli apparitori sostituì, inoltre, un corpo di guardie di pubblica sicurezza, a ordinamento militare e alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno.
La già citata legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, n. 3720, che istituiva uffici di questura nei capoluoghi con più di 60 mila abitanti, fu aggiornata con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (allegato B, legge sulla sicurezza pubblica), che estendeva al nuovo stato unitario la normativa vigente presso il Regno di Sardegna. La legge del 1865 confermò il disposto della legislazione previgente: l'amministrazione della pubblica sicurezza che a livello centrale era dipendente dal Ministero dell'interno, era retta, a livello periferico, dai prefetti e dai sottoprefetti, che avevano potere, rispettivamente, nelle province e nei circondari. Il questore si occupava invece dei servizi di polizia. Nelle città con popolazione superiore a 60 mila abitanti fu prevista l'istituzione degli uffici di questura: in questi casi il questore, pur dipendendo sempre dal prefetto, aveva nel circondario di sua competenza i poteri del sottoprefetto. Sotto la denominazione di "agenti di pubblica sicurezza" furono infine ricompresi i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri.
La legge 21 dicembre 1890, n. 7321 provvide a regolare il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, stabilendo che in ogni capoluogo di provincia venisse istituito un ufficio provinciale di pubblica sicurezza alle dipendenze del prefetto. In ogni capoluogo di circondario, parallelamente, venne creato un ufficio circondariale di pubblica sicurezza alle dipendenze del sottoprefetto. Nelle città capoluogo di provincia con più di 100 mila abitanti, all'ufficio provinciale poteva essere preposto un questore, che rimaneva comunque uno dei collaboratori del prefetto in materia di pubblica sicurezza. La legge trasformò inoltre le guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento risaliva al 1852, nel corpo delle guardie di città, con lo scopo di differenziarne progressivamente le attribuzioni rispetto all'arma dei carabinieri.
Con r.d. 21 agosto 1901, n. 409 venne varato un testo unico che raccolse le disposizioni precedenti e definì, semplificandolo, l'assetto organizzativo dell'amministrazione della pubblica sicurezza a livello periferico: nelle province con sede di questura questa era contemporaneamente ufficio circondariale e provinciale di pubblica sicurezza; nelle altre province il prefetto provvedeva direttamente agli affari di pubblica sicurezza.
Con r.d. 31 agosto 1907, n. 690 venne approvato un nuovo testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, che ribadì l'appartenenza degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza alla prefettura e alla sottoprefettura; gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti a dirigere il servizio di polizia dovevano farlo sotto la dipendenza dell'autorità politica.
Nel 1925 una serie di decreti estese le prerogative degli inquirenti: dal r.d. 2 aprile 1925, n. 382, istitutivo del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, attraverso il distacco dall'Arma dei carabinieri, nel luglio di quell'anno, dei membri del ruolo specializzato, al r.d. 21 giugno 1925, n. 987, sul servizio di vigilanza e censura dei telefoni ai fini della sicurezza dello Stato, alle dipendenze del Ministero dell'interno.
Importanti innovazioni furono introdotte anche dal r.d.l. 14 aprile 1927, n. 593, che, a seguito della soppressione delle sottoprefetture (avvenuta con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1), riformò l'ordinamento delle autorità di pubblica sicurezza eliminando quella circondariale.
In base al nuovo ordinamento nella provincia furono mantenute, dunque, due sole autorità di pubblica sicurezza: il prefetto, con un ruolo eminentemente politico, e il questore, quale braccio operativo, che acquisì definitivamente il rango provinciale che fino ad allora costituiva l'eccezione, essendo limitato ai centri di maggiore importanza.
Il regolamento attuativo del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, provvide a esplicitare che "il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia" (art. 3).
Il testo unico del 1931 rimase in vigore, sebbene molte sue parti fossero state abrogate o modificate, ben oltre la fine del regime fascista e l'inizio del periodo repubblicano: bisogna, infatti, attendere la legge 1 aprile 1981, n. 121 per avere un nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza: l'attuale normativa attribuisce al questore una posizione di autonomia rispetto al prefetto, conferendogli la qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza e dunque un ruolo autonomo con specifiche competenze e responsabilità. Tra le competenze la più rilevante è quella di dirigere e coordinare a livello tecnico-operativo i servizi di ordine e sicurezza pubblica. Al prefetto resta la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo politico-amministrativo.
Alla Questura di Bologna hanno in passato fatto capo la Delegazione, poi Ufficio di pubblica sicurezza di Imola e l'Ufficio di pubblica sicurezza di San Giovanni in Persiceto, dislocati nel territorio provinciale; mentre all'interno dello spazio urbano dipendevano dalla Questura il Commissariato di pubblica sicurezza di Bologna ponente, l'Ufficio di pubblica sicurezza di Alemanni, la Delegazione di pubblica sicurezza di San Giuseppe, nonché il Comando delle guardie di pubblica sicurezza.
Oggi fanno capo alla Questura di Bologna i commissariati di Imola e San Giovanni in Persiceto nella provincia, e i commissariati Due Torri-San Francesco, Santa Viola e Bolognina-Pontevecchio in città.
La Questura ebbe la sua prima sede entro i locali di Palazzo d'Accursio in piazza Maggiore; poi nel cinquecentesco Palazzo Caprara in piazza Roosvelt, acquistato dallo Stato nel 1927 per farne la sede degli uffici governativi; infine, a partire dal 1936, nel nuovo monumentale edificio appositamente costruito tra il 1930 e il 1934 su progetto di Adriano Marabini lungo il fronte orientale di Palazzo Caprara prospicente l'attuale piazza Galilei.
Dal 1909 al 1981 la Questura è stata strutturata nelle seguenti divisioni:
- prima (gabinetto);
- seconda (polizia giudiziaria);
- terza (polizia amministrativa).
Questa articolazione è stata sostanzialmente mantenuta dal decreto ministeriale del 16 marzo 1989 (Organizzazione delle questure e dei commissariati), che all'art. 1 (Organizzazione) stabilisce:
"Le questure sono organizzate, di norma, in due divisioni di livello dirigenziale, in un ufficio di gabinetto del questore, in un ufficio del personale, in un ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali (Digos), in un ufficio amministrativo-contabile e in un ufficio sanitario.
Le divisioni assumono la denominazione di 'Divisione polizia anticrimine' e 'Divisione polizia amministrativa e sociale'.
Alla 'Divisione polizia anticrimine' competono: studio della criminalità e statistiche; misure di prevenzione; attività investigativa ed operativa nel settore della criminalità (squadra mobile); gabinetto provinciale di polizia scientifica; archivio generale.
La 'Divisione polizia amministrativa e sociale' tratta: le autorizzazioni di polizia e relativi controlli; i provvedimenti riguardanti la materia dei passaporti; i provvedimenti concernenti la materia degli stranieri e relativi controlli; le attività di prevenzione e di controllo di manifestazioni asociali; le attività in materia di pubblicazioni e spettacoli contrari alla moralità pubblica.
All'ufficio di gabinetto competono: ordine e sicurezza pubblica-pianificazione dei servizi; prevenzione generale e soccorso pubblico; affari generali, segreteria di sicurezza, organizzazione degli uffici, rapporti sindacali, pubbliche relazioni; servizi tecnico-logistici. Nel suo ambito opera l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, secondo le direttive tecnico-funzionali emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
L'ufficio del personale tratta gli affari concernenti: stato giuridico e disciplina, addestramento e aggiornamento professionale, assistenza ed attività sociali.
L'ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali (Digos) espleta le funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria per la tutela dello Stato e per la lotta contro il terrorismo e l'eversione.
All'ufficio amministrativo-contabile [...] competono: gli atti relativi al trattamento economico del personale degli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia; gli adempimenti contabili per la gestione patrimoniale; il servizio di cassa nonché gli adempimenti contabili inerenti ad altri servizi".
Secondo l'art. 2 (Organizzazione differenziata), presso la Questura di Bologna l'ufficio di gabinetto, l'ufficio del personale, la Digos, la squadra mobile, l'ufficio amminisirativo-contabile e l'ufficio sanitario sono istituiti come uffici di pari livello delle divisioni.
Secondo l'art. 4 (Organizzazione interna) spetta infine al questore provvedere "con propria ordinanza, all'organizzazione interna delle divisioni e degli uffici articolandoli in sezioni o unità organiche di pari livello o in unità organiche minori, in relazione alle esigenze funzionali delle questure ed alte dotazioni di personale nelle varie qualifiche".
Controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Legislazione
Si fornisce di seguito un elenco sintetico delle fonti normative che hanno regolato l'amministrazione della pubblica sicurezza nel Regno di Sardegna, nel Regno d'Italia e nella Repubblica italiana alle quali si è fatto sopra riferimento nell'esposizione della storia e delle vicende istituzionali dell'ente:
- legge 30 settembre 1848, n. 798, relativo all'affidamento dell'amministrazione di sicurezza pubblica al ministro segretario di Stato per gli Affari interni;
- legge 11 luglio 1852, n. 1404, relativa alla soppressione delle questure nei capoluoghi di divisione;
- legge 13 novembre 1859, n. 3720, legge di pubblica sicurezza con l'istituzione di uffici di questure;
- legge 20 marzo 1865, n. 2248, relativo alla conferma del disposto della legge 13 novembre 1859, n. 3720;
- legge 21 dicembre 1890, n. 7321, relativa al regolamento del servizio e delle attribuzioni per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
- regio decreto 21 agosto 1901, n. 409, relativo alla semplificazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione della pubblica sicurezza a livello periferico;
- regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, relativo all'approvazione di un nuovo testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza;
- regio decreto 2 aprile 1925, n. 382, relativo all'stituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
- regio decreto 21 giugno 1925, n. 987, relativo al servizio di vigilanza e di censura dei telefoni ai fini della sicurezza dello Stato, alle dipendenze del Ministero dell'interno;
- regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo alla soppressione delle sottoprefetture;
- regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593, relativo all'ordinamento delle autorità di pubblica sicurezza con l'eliminazione di quella circondariale;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- legge 1 aprile 1981, n. 121, relativa al nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
- decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 1989, relativo all'organizzazione, tra gli altri, delle questure.
Tipologia:
- altro
Note:
Scheda descrittiva a cura di Salvatore Alongi redatta nel 2012 nell'ambito del progetto "Una città per gli archivi", promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.Fonti bibliografiche di carattere generale:
- L. ANTONIELLI (a cura di), La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca. Seminario di studi, Somma Lombardo, 29-30 novembre 2002, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006;
- P. BARILE (a cura di), La tutela del cittadino. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, II (La pubblica sicurezza), Vicenza, Neri Pozza, 1967;
- R. CANOSA, La polizia in Italia dal 1945 ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1976;
- P. CARUCCI, Arturo Bocchini, in Uomini e volti del Fascismo, a cura di F. CORDOVA, Roma, Bulzoni, 1980, pp. 63-103 [contiene un'esauriente bibliografia sull'organizzazione della polizia e sui suoi compiti istituzionali di controllo e limitazione della libertà personale];
- EAD., Il Ministero dell'interno: prefetti, questori ed ispettori generali, in Sulla crisi del regime fascista 1938-1943. La società italiana dal consenso alla Resistenza. Atti del convegno nazionale di studi, Padova, 4-6 novembre 1993, a cura di A. VENTURA, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 21-73;
- EAD., L'organizzazione dei servizi di polizia dopo l'approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926, «Rassegna degli archivi di Stato», 36 (1976), pp. 82-114;
- D. DELLA PORTA - H. REITER, Polizia e protesta. L'ordine pubblico dalla liberazione ai "no global", Bologna, Il Mulino, 2003;
- M. DI RAIMONDO, Il sistema dell'amministrazione della pubblica sicurezza, Padova, CEDAM, 1984;
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- La polizia in Italia e la sua unificazione, «Nuova antologia di scienze, lettere ed arti», 23 (1890), pp. 733-744;
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Fonti bibliografiche sul controllo e la repressione del dissenso politico e del sovversivismo
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- EAD., L'anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del casellario politico centale, «Le carte e la storia», 2 (1997), pp. 133-150;
- EAD., La banca dati del Casellario politico centrale presso l'Archivio Centrale dello Stato, «Archivi&Computer», 2 (1992), pp. 134-144.
Complessi archivistici:
- Archivio della Questura di Bologna (descrizione parziale) , 1872 mar. 28 - 1983 giu. 25 (datazione della sola documentazione descritta) (fondo)
- Redatta in xDams , 11/02/2012 - 11/09/2013