Città degli archivi

Guardia nazionale di Bologna

Sede:

Bologna, 5 luglio 1847 - 18 maggio 1849

Date di esistenza:

  • 5 luglio 1847 - 18 maggio 1849

Intestazioni:

  • Guardia nazionale di Bologna, Bologna, (1849)
  • Guardia civica di Bologna, Bologna, (1847 - 1849)

Altre denominazioni:

  • Guardia civica di Bologna, 5 luglio 1847 - 14 febbraio 1849

Descrizione:

La Guardia civica fu istituita da papa Pio IX con notificazione della Segreteria di Stato del 5 luglio 1847: scopo della Guardia era quello di difendere il papa, mantenere l'ordine pubblico e garantire l'obbedienza alle leggi, supportare l'esercito. La Guardia doveva organizzarsi per comuni ed era posta sotto la sorveglianza del municipio e sotto l'autorità del sindaco, del capo di provincia e della Segreteria di Stato. Il papa poteva sciogliere la Guardia o sospenderne il servizio; i componenti della Guardia non potevano deliberare riguardo agli affari del comune, della provincia o dello Stato, non potevano riunirsi senza l'autorizzazione del governo né prendere le armi senza l'ordine dei capi immediati.
Tutti i cittadini di età compresa tra i 21 e i 60 anni erano obbligati a prestare servizio nel comune di residenza; facevano parte del servizio attivo tutti i possidenti, proprietari, negozianti, capi di stabilimenti industriali, impiegati pubblici e privati, artigiani capi di bottega e tutti coloro che esercitavano professioni scientifiche o liberari; facevano parte, invece, del servizio di riserva (e dunque venivano chiamati solo in circostanze straordinarie con ordine dell'autorità governativa) le persone di condizione servile, i braccianti, i giornalieri ed i coloni. Dal servizio erano esentati gli ecclesiastici, i militari in attività, consoli e vice consoli dei governi stranieri, i giudici ed i magistrati, gli agenti subalterni di giustizia e di polizia; erano invece esclusi tutti coloro che esercitavano mestieri abbietti e che non potevano documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile nonchè la fedeltà al governo pontificio, così come le persone pregiudicate. Presso ogni comune doveva essere stabilito un registro di matricola, compilato da una commissione per l'arruolamento scelta dal governo: su tale registro dovevano essere iscritti tutti i cittadini chiamati a prestare servizio; nei comuni dovevano essere nominate dai legati e delegati una o più commissioni, presiedute dal capo della magistratura. I registri di matricola erano divisi in due parti: la prima comprendeva i cittadini facenti parte del servizio attivo, la seconda quelli facenti parte del servizio di riserva; una volta compilati, i registri dovevano essere depositati presso l'autorità municipale. La commissione di arruolamento e l'autorità municipale erano incaricate di aggiornare ogni anno i registri. La Guardia civica si articolava in compagnie e battaglioni.
In seguito alla proclamazione della Repubblica romana (9 febbraio 1849) la Guardia civica prese la denominazione di Guardia nazionale (14 febbraio 1849); fu sciolta alcuni mesi dopo, il 18 maggio 1849, dopo il ritorno a Bologna delle truppe austriache. Al comando della guardia si succedettero (come comandanti o facenti funzione di comandante): Alessandro Guidotti Magnani, Giuseppe Fagnoli, Francesco Bianchetti, Gioacchino Napoleone Pepoli, Filippo Agucchi, Carlo Bignami, Giovanni Luigi Malvezzi.

La Guardia civica era composta da suddivisioni di compagnia, compagnie e battaglioni; la ripartizione in compagnie veniva effettuata dal consiglio di arruolamento. La compagnia comprendeva da 60 a 200 uomini; il battaglione era formato da minimo 4 e massimo 8 compagnie. Lo stato maggiore del battaglione era formato da: capo di battaglione tenente colonnello, aiutante maggiore capitano, quartiere mastro tenente, porta bandiera sottotenente, medico e chirurgo aiutanti maggiori, aiutante sottufficiale, un caporale tamburo e un armiere. I componenti le compagnie erano tenuti a riunirsi, alla presenza di due membri del consiglio di arruolamento, per procedere alla formazione delle terne per l'elezione dei loro caporali, dei sottufficiali, del sottotenente e del tenente; dopodichè i caporali venivano scelti dal capitano della compagnia, i sottufficiali dall'ufficiale superiore comandante in Roma, i sottotenenti e tenenti dal papa (la nomina durava 3 anni). I capitani, gli ufficiali di Stato maggiore, gli aiutanti maggiori e gli ufficiali sanitari erano nominati pure dal papa; tutti gli altri impieghi venivano conferiti, su proposta del comandante del corpo, dai legati e delegati. Nei comuni dove erano in attività non meno di 3 battaglioni il papa nominava un comandante superiore ed uno stato maggiore.
Il servizio della Guardia si differenziava in: servizio ordinario, da svolgere all'interno del comune; servizio straordinario, fuori dal territorio comunale; servizio dei corpi distaccati, a supporto dell'esercito. Il servizio veniva svolto per mezzo di posti comandati da un ufficiale e con almeno una fazione; le armi e le cariche per i moschetti venivano consegnati dall'autorità governativa locale. Per l'ordine del servizio i sergenti maggiori erano tenuti a compilare un ruolo di ciascuna compagnia, firmato dal capitano, in cui fossero indicati i giorni in cui ciascun individuo prestava servizio; nei comuni dove la Guardia era organizzata in battaglioni, l'aiutante maggiore doveva tenere uno stato per compagnia degli uomini comandati giornalmente nei battaglioni (utile a riscontrare l'esattezza del ruolo di ciascuna compagnia).
Riguardo all'amministrazione e alla contabilità la Guardia era subordinata all'autorità governativa e municipale: le spese per la Guardia erano infatti a carico del comune. Presso ogni corpo di Guardia esisteva un consiglio di amministrazione con il compito di presentare al comune il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Guardia stessa affinchè il comune e l'autorità governativa potessero approvarli. Il consiglio era composto dal comandante della Guardia, che lo presiedeva, e da 4 o 6 membri che sapessero leggere e scrivere, scelti per metà tra gli ufficiali e per l'altra metà tra i sottufficiali; i membri venivano nominati dall'autorità governativa provinciale su proposta del comandante del corpo della Guardia.
Per garantire che fosse osservata la disciplina le guardie potevano essere sanzionate in diversi modi: alcune punizioni potevano essere inflitte dal comandante superiore, dai comandanti di battaglione e di compagnia; le punizioni inflitte dai consigli di disciplina erano: ammonizione, arresto, ammonizione pubblicata negli ordini, prigione, privazione del grado. Veniva istituito un consiglio di disciplina per ogni battaglione e nei comuni dove ci fossero più di tre battaglioni anche un consiglio superiore di disciplina, per giudicare gli ufficiali di stato maggiore. Il consiglio era composto da sette giudici: il capo del battaglione, che lo presiedeva, un capitano, un tenente o sottotenente, un sergente, un caporale e due guardie; il consiglio superiore di disciplina era composto pure di sette giudici, cioè: l'ufficiale superiore comandante, che lo presiedeva, due tenenti colonnelli, due maggiori e due capitani. In ogni consiglio di disciplina di battaglione c'erano anche un relatore con il grado di capitano o tenente e un segretario con il grado di tenente o sottotenente; in ogni consiglio superiore il relatore era un maggiore e il segretario un capitano. In entrambi i casi i giudici venivano rinnovati ogni sei mesi.
Il consiglio di disciplina veniva informato dal comandante del corpo dei fatti che potevano portare in giudizio una guardia; querele, rapporti e processi verbali erano diretti all'ufficiale relatore, il quale provvedeva a far citare l'imputato; il presidente del consiglio convocava i membri. Non era previsto appello per il giudizio dei consigli di disciplina.
Il presidente del consiglio di arruolamento doveva formare presso il registro matricola un quadro generale di tutti gli ufficiali, sottufficiali e caporali aventi 25 anni di età e un quadro delle guardie civiche (che dovevano essere in numero doppio rispetto a ufficiali e graduati) estratte a sorte tra quelle che avevano compiuto 25 anni: tra questi venivano scelti i nominativi degli individui che avrebbero fatto parte dei consigli di disciplina in qualità di giudici. L'ordine di iscrizione nel quadro si decideva a sorte e i giudici venivano scelti secondo l'ordine dell'iscrizione. Dopo essere stato firmato dal presidente del consiglio di arruolamento e dal comandante, il quadro veniva depositato nel luogo in cui si tenevano le adunanze del consiglio e veniva rinnovato di volta in volta in seguito alle nuove nomine.

La Guardia civica aveva lo scopo di difendere il papa, mantenere l'ordine pubblico e garantire l'obbedienza alle leggi, supportare l'esercito.

Tipologia:

  • altro

Note:

Scheda descrittiva a cura di Stefania Di Primio redatta nel 2012 nell'ambito del progetto "Una città per gli archivi", promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

Fonti bibliografiche:

- R. ARTESI, La Guardia nazionale a Milano e in Italia 1796-1877, Milano, R.A.R.A., 1993;

- B. CARPANELLI, L'archivio municipale di Bologna, Bologna, Mareggiani, 1917;

- G. CAVAZZA, Bologna dall'età napoleonica al primo Novecento, s.l., Alfa, 1978;

- Cittadini in armi. La Guardia nazionale a Bologna tra feste e rivoluzioni 1796-1861, a cura del Museo civico del Risorgimento, Bologna, Tipografia moderna, 1993;

- R. DONDARINI, Breve storia di Bologna, Pisa, Pacini, 2007;

- E. FRANCIA, Le baionette intelligenti. La Guardia nazionale nell'Italia liberale (1848-1876), Bologna, Il Mulino, 1999;

- G. NATALI, Bologna nel Risorgimento, «Il comune di Bologna», 1935, 8.


Fonti on-line:

- http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=342, relativo al profilo istituzionale "Guardia civica, Stato pontificio, sec. XIX prima metà - 1870" descritto in Siusa.

Collegamenti:


Complessi archivistici: Redazione e revisione:
  • Redatta in xDams , 21/10/2012 - 09/07/2013