Sede:
Bologna, 1927 - 1975Date di esistenza:
- 1927 - 1975
Intestazioni:
- Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato comunale di Bologna, Bologna, (1966 - 1975)
- Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato comunale di Bologna, Bologna, (1927 - 1966)
Altre denominazioni:
- Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - ONMI. Comitato di patronato comunale di Bologna, 1937 - 1966
Descrizione:
L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (Onmi) fu istituita con la legge n. 2277 del 10 dicembre 1925 che la qualificò come ente morale a carattere assistenziale stabilendone finalità e scopi. L'Onmi disponeva di una rete organizzativa nazionale decentrata funzionalmente: in ogni provincia vi era una Federazione provinciale, poi Comitato provinciale, con sede nel comune capoluogo e costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. In ogni comune fu istituito, inoltre, un Comitato di patronato (dal 1966 Comitato comunale), che esercitava ed eseguiva le istruzioni e le direttive della Federazione provinciale. Il Comitato si occupava, in particolare, dell'assistenza svolta presso gli asili e della gestione di contributi e sussidi concessi a minori e famiglie attraverso una precisa e capillare raccolta di materiale sul caso preso in esame.Così come la Federazione provinciale, anche il Comitato di patronato poi comunale di Bologna concluse la propria attività nel 1975, a seguito dell'applicazione della legge n. 698 del 23 dicembre 1975, successivamente integrata e modificata dalla legge n. 563 dell'1 agosto 1977. In conformità all'art. 118 comma 1 della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali pertinenti la maternità e l'infanzia furono trasferiti ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane; in questo ambito la Regione esercitò competenze di legislazione, indirizzo, programmazione e coordinamento.
Dal punto di vista istituzionale la legge n. 2277/1925 prevedeva che le amministrazioni provinciali e comunali fossero tenute a fornire il personale amministrativo necessario; facevano parte di diritto l'ufficiale sanitario del comune, il direttore didattico o un maestro e un sacerdote che avesse cura d'anime designato dal prefetto. Ne facevano parte anche i patroni e le patronesse scelti dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probità e rettitudine ed esperte in materia di assistenza materna e infantile. Le successive modificazioni, apportate nel 1938 e nel 1966, stabilirono che il Comitato di patronato fosse così composto:
- dal sindaco o da un consigliere comunale da lui delegato, presidente;
- da tre consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale;
- da due membri designati dalla Federazione provinciale;
- da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali;
- dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;
- dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;
- da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;
- dal presidente del patronato scolastico;
- da un sacerdote designato dall'ordinario diocesano;
- da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.
L'ente svolgeva le seguenti attività:
- organizzare ed attuare l'assistenza materna con consultori specializzati, adoperarsi perché le madri allattassero i propri figli e questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e del divezzamento, anche con il concorso delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Onmi;
- esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di 14 anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza;
- curare l'assistenza, il ricovero e l'istruzione dei fanciulli abbandonati, in concorso con le istituzioni di beneficenza;
- vigilare sui fanciulli adolescenti, denunciando, ove fosse occorso, all'autorità giudiziaria i fatti venuti a conoscenza che potessero comportare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutori, e curare che in tali casi si provvedesse alla legale rappresentanza dei minorenni;
- denunciare i fatti pervenuti a conoscenza che potessero costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
- assumere tutte le iniziative che potessero rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni.
Legislazione
- l. n. 2277 del 10 dicembre 1925 reltiva all'istituzione dell'Onmi, modificata in parte dal r.d.l. n. 1904 del 21 ottobre 1926 e sostituita dal testo unico approvato con r.d. n. 2316 del 24 dicembre 1934;
- dopo due leggi correttive della normativa precedente (legge n. 1168 del 23 giugno 1927, recante concessioni di esenzioni fiscali e tributarie all'Onmi, e l. n. 239 del 5 gennaio 1928, relativa alla conversione in legge del r.d.l. n. 1904 del 21 ottobre 1926), la l. n. 298 del 13 aprile 1933 riorganizzò l'ente secondo le direttive di Benito Mussolini;
- r.d. n. 2316 del 1934, modificato e integrato dal r.d.l. n. 2008 del 5 settembre 1938 e dalla l. n. 936 del 19 luglio 1941 che racchiude i principi fondamentali del nuovo ordinamento che trovano il loro completo sviluppo nel regolamento di esecuzione approvato con r.d. n. 718 il 15 aprile 1926;
- d.l.l. n. 446 del 31 luglio 1945, con il quale i poteri di vigilanza e tutela sull'Onmi sono demandati all'Alto commissariato igiene e sanità; successivamente, con la legge n. 296 del 13 marzo 1958 le attribuzioni furono devolute al Ministero della sanità;
- l. n. 1081 del 1 dicembre 1966, relativa all'istituzione di nuovi organi direttivi;
- l. n. 698 del 23 dicembre 1975 relativa alla soppressione dell'Onmi; la legge ha anticipato il d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977 sul trasferimento di poteri dallo stato alle regioni e la soppressione di enti tra i quali gli ECA e il loro passaggio ai comuni; a decorrere dal 1 gennaio 1976 sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale le funzioni amministrative esercitate dall'Onmi previste dall'art. 4 punto 4 del r.d. n. 2316 del 1934, nonché le funzioni di programmazione e d'indirizzo.
Tipologia:
- ente pubblico territoriale e sue articolazioni
Note:
Scheda descrittiva a cura di Francesco Rosa redatta nel 2013 nell'ambito del progetto "Una città per gli archivi", promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.Fonti archivistiche:
- ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE DI BOLOGNA, Archivio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (Onmi), Federazione provinciale di Bologna, Attività assistenziale e sanitaria, Consultori;
- ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE DI BOLOGNA, Archivio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (Onmi), Federazione provinciale di Bologna, Comitato di patronato di Bologna.
Fonti bibliografiche:
- M. BETTINI, All'origine dell'ONMI: riforma sociale o 'battaglia demografica'?, «Le carte e la storia», 2/2006, pp. 160-193;
- M. MINESSO, Stato e infanzia nell'Italia contemporanea. Origini sviluppo e fine dell'Onmi 1925-1975, Bologna, Il Mulino, 2007;
- M. BETTINI, Stato e assistenza sociale in Italia. L'Opera nazionale maternità ed infanzia 1925-1975, Livorno, Erasmo, 2008;
- ONMI, Norme sul funzionamento del Comitato comunale e delle dipendenti istituzioni, Roma, Carlo Colombo, 1961.
Complessi archivistici:
-
Comitato di patronato di Bologna
, 1961 - 1975 (subfondo)
Archivio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (Onmi), Federazione provinciale di Bologna » Comitato di patronato di Bologna
- Redatta in xDams , 26/03/2013 - 18/07/2013