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Azienda unità sanitaria locale - AUSL di Bologna, Bologna, (1992 - )

Sede:

Bologna, 1978 -

Date di esistenza:

  • 1978 -

Intestazioni:

  • Azienda unità sanitaria locale - AUSL di Bologna, Bologna, (1992 - )
  • Unità sanitaria locale - USL di Bologna, Bologna, (1978 - 1992)

Altre denominazioni:

  • Unità sanitaria locale - USL di Bologna, Bologna, (1978 - 1992), 1978 - 1992

Descrizione:

Nel 1992, «ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria», iniziò in Italia la complessa manovra di riorganizzazione della sanità pubblica: prima tappa è la legge delega n. 421, cui fece seguito il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Con tale disposizione le unità sanitarie locali istituite a seguito della legge nazionale n. 833 del 1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", vennero trasformate in aziende, configurandosi come enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (d.lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 1), che provvedono ad assicurare, nel proprio ambito territoriale, i livelli di assistenza (d.lgs. n. 502/1992, art. 3, comma 2, abrogato nel d.lgs. 229/1999) stabiliti con il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo. Spetta alle regioni disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali, prevedendone, tra l'altro, la riduzione nel numero e l'articolazione in distretti (d.lgs. n. 502/1992, art. 3. comma 5, abrogato nel d.lgs. 229/1999).
Spetta, altresì, alle regioni trasmettere al Ministero della sanità le proprie indicazioni ai fini dell'individuazione, da parte del Consiglio dei ministri, degli ospedali, di particolari dimensioni e qualificazione, da costituire in azienda ospedaliera. Entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri le regioni costituiscono i predetti ospedali in aziende con personalità giuridica pubblica e dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (d.lgs. n. 502/1992, art. 4, comma 1).
Poiché «la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale» (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 1, comma 1) e poiché «spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera» (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 2, comma 1), le regioni, attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 1), assicurano «i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse» (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 1, comma 2).
Il d.lgs 502/1992 stabilì il trasferimento al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, da effettuarsi con decreto del presidente della giunta regionale, dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.
Sono organi delle aziende il direttore generale, coadiuvato nelle sue funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario da lui nominati, e il collegio sindacale (d.lgs 502/1992, art. 3, comma 1-quater).
Le aziende Usl sono suddivise in distretti, articolazioni territoriali che assicurano «i servizi di assistenza primaria relativi alle attività socio-sanitarie … nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri…» (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3-quater, commi 1-2). Il distretto può comprendere una città o, al di sotto di un certo numero di abitanti, raggruppare più comuni o frazioni. I distretti si articolano in varie aree funzionali: per l'igiene pubblica; per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva; per l'assistenza sanitaria di base; per le attività sociali e assistenziali (cfr. http://www.enciclopediadeldiritto.it/).
I dipartimenti di prevenzione sono strutture operative delle aziende Usl, che garantiscono la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine i dipartimenti promuovono azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e le malattie di origine ambientale, umana ed animale (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 7-bis, commi 1-2). Strumenti essenziali e caratteristici delle attività del dipartimento sono: l'analisi epidemiologica e l'educazione alla salute (cfr. http://www.enciclopediadeldiritto.it/).
Gli ospedali non costituiti in azienda sono presidi delle aziende Usl, ossia strutture fisiche dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 4, comma 10).
Le aziende unità sanitarie locali sono state istituite, come previsto dalla normativa, con appositi provvedimenti regionali, che ne hanno regolamentato in dettaglio le modalità di azione.

(nota tratta dal profilo istituzionale "Azienda unità sanitaria locale - AUSL, 1992 - " disponibile nel Sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche all'indirizzo http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=404).

Sono organi delle aziende unità sanitarie locali il direttore generale, coadiuvato nelle sue funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario da lui nominati, e il collegio sindacale (d.lgs 502/1992, art. 3, comma 1-quater).

Le aziende unità sanitarie locali assicurano «i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse» (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 1, comma 2).

Legislazione
- l. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la riorganizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale);
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Tipologia:

  • ente sanitario, 1978 -

Collegamenti:


Complessi archivistici: Redazione e revisione:
  • Redatta in xDams , 18/12/2015 - 18/03/2016